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Furto e danni causati nei campi – Capitolo 22
Furto e danni causati nei campi – [1] Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è per lui vendetta di sangue. [2] Ma se il sole si era già alzato su di lui, vi è per lui vendetta di sangue. Il ladro dovrà dare l’indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell’oggetto rubato.[3] Se si trova ancora in vita e ciò che è stato rubato è in suo possesso, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio.[4] Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare in un campo altrui, deve dare l’indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. [5] Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha provocato l’incendio darà l’indennizzo.
Deposito, prestito e locazione – [6] Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo denaro od oggetti e poi nella casa di costui viene commesso un furto, se si trova il ladro, quest’ultimo restituirà il doppio. [7]Se il ladro non si trova, il padrone della casa si avvicinerà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. [8] Qualunque sia l’oggetto di una frode, si tratti di un bue, di un asino, di un montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice: “È questo!”, la causa delle due parti andrà fino a Dio: colui che Dio dichiarerà colpevole restituirà il doppio al suo prossimo. [9] Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino o un bue o un capo di bestiame minuto o qualsiasi animale, se la bestia muore o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone, [10] interverrà tra le due parti un giuramento per il Signore, per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il padrone della bestia accetterà e l’altro non dovrà risarcire. [11] Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l’indennizzo al padrone di essa. [12] Se invece è stata sbranata, ne porterà la prova in testimonianza e non dovrà dare l’indennizzo per la bestia sbranata.[13] Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si è prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l’indennizzo. [14] Ma se il padrone si trova presente, non deve restituire; se si tratta di una bestia presa a nolo, la sua perdita è compensata dal prezzo del noleggio.
Seduzione, magia, bestialità e idolatria – [15] Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e si corica con lei, ne pagherà il prezzo nuziale, e lei diverrà sua moglie. [16] Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di denaro pari al prezzo nuziale delle vergini. [17] Non lascerai vivere colei che pratica la magia. [18] Chiunque giaccia con una bestia sia messo a morte. [19] Colui che offre un sacrificio agli dèi, anziché al solo Signore, sarà votato allo sterminio.
Poveri, magistrati, decime e primizie – [20] Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. [21] Non maltratterai la vedova o l’orfano. [22] Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, [23] la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. [24] Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. [25] Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, [26]perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me,[20] Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. [21] Non maltratterai la vedova o l’orfano. [22] Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, [23] la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. [24] Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. [25] Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, [26]perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me,io l’ascolterò, perché io sono pietoso. [27] Non bestemmierai Dio e non maledirai il capo del tuo popolo. [28] Non ritarderai l’offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo frantoio. Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me. [29] Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con sua madre, l’ottavo giorno lo darai a me. [30] Voi sarete per me uomini santi: non mangerete la carne di una bestia sbranata nella campagna, ma la getterete ai cani.